La Presidente Marini e le sue dimissioni

Il giorno 7 maggio la Presidente della Regione Umbriaha regolarmente adempiuto all’obbligo statutario di spiegare di persona, di fronte all’Assemblea legislativa, lemotivazioni diverse da quelle personali delle sue dimissioni dalla carica ricopertapresentate, forse anche troppo impulsivamente, il 16 aprile dietro sollecitazione esterna impropria data la natura elettiva della carica e benché la sua posizione apparisse più “leggera” di altre nell’inchiesta giudiziaria c.d.”Sanitopoli”.

L’Assemblea, in base al secondo periodo del comma 3 dell’art. 64 dello Statuto regionale, aveva solo la facoltà di“invitarla a recedere dalle dimissioni”.La ratiodi questa norma sta nel fatto che le dimissioni volontariedel Presidente della Regione eletto direttamente dai cittadini(Art. 122, quinto comma della Costituzione vigente) comportano la grave conseguenza di innescare “le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio”,al pari delle eventuali “dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti  il Consiglio” (Art. 126,  terzo comma, Cost.) e diversamente dalle dimissioni di uno o più Assessori o di qualche Consigliere.

Nel corso della seduta assembleare  del 7 maggio, dopo il circostanziato intervento dalla Presidente Marini da cui sono emerse le vere motivazioni istituzionali e politiche del gesto compiuto, i Capigruppo di maggioranza(Chiacchieroni, Rometti, Solinas e Brega) hanno presentato una mozionecontenente l’invito alla Presidente dimissionaria a recedere dalle dimissioni stesse ai sensi dell’art. 64, comma 3 dello Statuto.  Per poter approvare tale atto occorre, però, il quorumfunzionale del voto favorevole della”maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea”(che sono 21, compreso il  Presidente della Giunta regionale ex art. 42, comma 1 e s.m.i. dello Statuto) e quindi occorrono e bastano 11 voti favorevoli (metà più uno dei componenti) sui 13di cui potenzialmente dispone l’attuale maggioranza politica.

La Presidente Marini ha attivato “volontariamente” questa scivolosa procedura per motivi soprattutto politici, non essendovi altrimenti  tenuta considerati, in generale, il  principio di non colpevolezzasancito dal secondo comma dell’art. 27 della Costituzione italiana e, in particolare, la sua attuale posizione giudiziaria di semplice indagatanelle indagini preliminari della Procura della Repubblica.

A seguito del rinvio dell’argomento per i necessari approfondimenti approvato a maggioranza dall’Assemblea regionale (con 11 voti favorevoli), la Presidente può e dovrebbepartecipare anche alla prossima seduta dell’Assembleadel 18 maggionel corso della quale si procederà alla discussione sulle motivazioni delle dimissionida Lei  già illustrate in aula e cui dovrà far seguito anche la votazione della mozionecome sopra presentata dai Capigruppo di maggioranza. La Presidente Marini può e dovrebbe partecipare anche alla votazione sulla mozionein quanto non appare configurabile alcun obbligo giuridico di astensione, trattandosi di votazione su una carica pubblicae non su interessi personali e al fine di rinsaldarela maggioranza politica che la sostiene.

Se l’Assemblea legislativa regionale approverà l’atto presentato dai Capigruppodi maggioranza, come previsto dall’art. 64, comma 3, secondo periodo, dello Statuto ed anche a legittima tutela del massimoConsesso rappresentativo regionale, la “palla” ripasserà alla Presidente della Regione cui  toccherà l’ultima parola,entro i successivi  15 giorni, sulla c.d. “mannaia” del “simul stabunt, simul cadent”riferita, appunto, al comune  destinodel Consiglio regionale e del Presidente della Regione dopo l’introduzione dell’elezione diretta anche di quest’ultimo e con poteri di nomina della Giunta. Se invece in Assemblea, per qualsiasi motivo o circostanza, l’attuale maggioranza  non fosse capace  di esprimere almeno gli 11 voti favorevolinecessari per approvare la mozione dei Capigruppo, la procedura finirebbe lì, le dimissioni della Presidente diventerebbero irrevocabilie si dovrebbe procedere allo scioglimento dell’Assemblealegislativa ed alle elezioni anticipate, come del resto sarebbe anche giusto perché in tal caso ci si troverebbe palesementedi fronte ad un Governo regionale senza più la necessaria maggioranza.

Ove si verifichi il primo caso (approvazione della mozione) la Presidente Marini dovrà comunicare la suascelta definitivaancora una volta “davanti all’Assemblea” ai sensi dell’art. 64, comma 3, terzo periodo dello Statuto. Appare anche  giusto che la scelta finale e la connessa principaleresponsabilità politicatorni in capo alla Presidente in quantoeletta dai cittadinie visto anche il rilievo istituzionale e il livello politico del personaggio in Umbria e non solo. La suainiziativaha seriamente rischiato di apparire come l’ennesimo  danno collaterale di un “correntismo” esagerato e perniciosospecialmente all’interno del partito di appartenenza, anche se da ultimo sembra che al massimo livello nazionale sia stato in qualche modo corretto il tirocon una condanna del“giustizialismo di partito“, che potrebbe essere di per sé già sufficiente senza bisogno di “pellegrinaggi” a Roma.

In conclusione se la Presidente confermerà, entro il previsto termine di 15 giorni, le sue dimissioni volontarie, le stesse diventeranno definitive e irrevocabilicon tutte le connesse conseguenze dissolutive di legge, mentre se recederàdalle dimissioni stesse, come da invito assembleare, la legislatura regionale potrà arrivare (sempre salvo eventuali ulteriori imprevisti) alla sua conclusione naturale del 2020, in attuazione delle scelte democraticamente fatte dai cittadini umbri nel maggio 2015. Resta fermo che spetterà sempre ai cittadini elettori, meglio forse se a mente fredda e più lontano dalle prevedibili ondate di strumentalizzazioni di parte,  sia di valutare l’operato dei rappresentantia suo tempo prescelti  che di effettuare le scelte politicheche riterranno più adeguate.

Dott. Alfonso Gentili – ex Segretario generale della Provincia di Perugia.