Trasporti, novità per tassisti e noleggiatori umbri

“Si innalza fino a 68 anni il limite di età entro il quale i conducenti di veicoli e natanti per il trasporto pubblico non di linea possono continuare ad esercitare il proprio lavoro”. È quanto sottolinea l’assessore regionale ai Trasporti, Silvano Rometti, illustrando le novità legislative in materia. “Abbiamo aggiornato la normativa regionale, varata venti anni fa – rileva – adeguandola alle mutate situazioni giuridiche e alle recenti riforme nazionali. Le modifiche sono state condivise con le Camere di Commercio di Perugia e Terni e con gli operatori del settore”.

Le novità introdotte con la legge regionale, approvata all’unanimità dall’Assemblea legislativa dell’Umbria, che ha modificato la precedente del 14 giugno 1994, n. 17 “Norme per l’attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea”, riguardano “i requisiti morali e l’età – spiega l’assessore – per l’accesso al Ruolo dei conducenti di veicoli e natanti, per il trasporto pubblico non di linea, effettuato con autovetture fino a nove posti, natanti, motocarrozzette e veicoli a trazione animale, istituito presso le Camere di Commercio di Perugia e Terni”.

Quanto al requisito dell’età, che era fissato in 60 anni e che oggi invece può arrivare fino a 68, con verifiche annuali di idoneità per la patente dopo i 65 anni, “le mutate aspettative di vita e le recenti riforme del sistema pensionistico, che tengono conto dell’incremento della speranza di vita, hanno suggerito di elevare il limite dell’età per l’iscrizione al ruolo regionale e di collegare la variabilità di questo requisito alle norme nazionali”.

La revoca o il diniego dell’autorizzazione, inoltre, avverrà solo dopo un’eventuale condanna e non più in presenza di un avviso di garanzia, sempre che non si tratti di reati gravi. Nel nuovo testo “è stato abrogato il requisito legato ai carichi pendenti in quanto, negli anni, la società civile ha subito significative trasformazioni, anche in relazione all’istituzione di nuove norme nei diversi campi di attività. Questo – sottolinea l’assessore – ha portato all’avvio di procedimenti giudiziari che possono concludersi con una sanzione pecuniaria o con una condanna o con sentenza passata in giudicato favorevole all’imputato. Si è pertanto modificata la legge non ammettendo al Ruolo o escludendo dal Ruolo coloro che sono stati passati in giudicato e quindi la cui riabilitazione è compiuta”.

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