Spoleto, l’assessore Profili sulla sentenza del Tar: “Abbiamo agito correttamente”

SPOLETO – La sentenza del Tar sulla nomina del dirigente del servizio finanziario porta alla replica dell’assessore al Personale Gianmarco Profili. “Spiace constatare come il PD – spiega Profili – abbia parlato di improvvisazione e di pressappochismo, termini e concetti da respingere perché irriguardosi del lavoro e della professionalità degli uffici che hanno seguito con scrupolo le procedure di uno strumento come l’articolo 110 del TUEL, introdotto proprio per consentire gli incarichi a contratto e marcare uno scarto rispetto alle procedure concorsuali; uno strumento che, dall’anno del sua entrata in vigore nel 2000, è stato utilizzato normalmente dalle Amministrazioni pubbliche per gli incarichi fiduciari e temporanei di fronte a particolari esigenze di organizzazione.

“Non è un caso infatti – continua Profili – se numerose fonti autorevoli e commentatori prestigiosi hanno già rimarcato il carattere di innovatività della recente sentenza del TAR, implicitamente avvalorando la routine di un modus operandi consolidato”. “Quando abbiamo scelto – continua l’assessore – di avvalerci dello strumento dell’articolo 110 ci trovavamo al cospetto di uno scenario di totale emergenza, a causa delle ben note vicende legate al disavanzo di bilancio. Avevamo ereditato una situazione talmente gravosa – con gli uffici del settore finanziario praticamente in smobilitazione e di fronte ad una accertata e grave difficoltà di recupero dell’evasione tributaria – che per la figura del dirigente finanziario servivano particolari requisiti e caratteristiche che potevano non essere rispondenti a quelli posseduti da chi era in graduatoria per la procedura concorsuale del 2010”.

“Per questo per la copertura del posto di responsabile del servizio finanziario abbiamo fatto ricorso alla procedura, prevista nel Testo Unico degli Enti Locali, di incarico a contratto. Di fronte all’imperativo di ottenere un riequilibrio di bilancio serviva una figura che fosse esperta in revisione contabile e in piani di rientro, in grado di assicurare una formazione adeguata al personale finanziario dell’Ente; qualcuno che avesse una conoscenza approfondita dei nuovi principi di armonizzazione contabile che sarebbero stati introdotti di lì a poco e che in base a questi potesse coerentemente operare. Ecco i motivi per cui si è puntato a una procedura che consentisse un incarico allora considerato pacificamente di natura fiduciaria e solo a tempo determinato”

“Ribadiamo l’assoluto rispetto – conclude Profili – della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale,  ma confermiamo la convinzione di aver agito correttamene nell’interesse dell’ente e in conformità alle procedure amministrative e di voler far ricorso al Consiglio di Stato perché la sentenza del TAR in sostanza finisce con l’abrogare per via interpretativa il contenuto della norma del TUEL che prevede espressamente la possibilità di conferire di fatto incarichi fiduciari e temporanei”.

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