Bollo auto storiche, la Regione: “Nessun pasticcio per i pagamenti, la normativa è chiara”

Sulle presunte problematiche legate al pagamento del bollo per le auto storiche riportate da alcuni organi di informazione intervengono i competenti uffici della Direzione Risorse della Regione Umbria. La legge di stabilità 2015 (comma 666) – affermano gli uffici – ha soppresso il regime di esenzione previsto per le ‘auto storiche’ da una precedente normativa (l.342/2000). Sono state cancellate le agevolazioni per i veicoli di interesse storico e collezionistico con età dai 20 a 29 anni; dai 30 anni in poi la tassa non è dovuta ad esclusione dei veicoli adibiti ad uso professionale. Anche la Regione Umbria ha dovuto quindi recepire le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 stabilendo che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, i veicoli di interesse storico e collezionistico non sono più esenti dal pagamento del bollo. In marito la Giunta regionale ha fornito attraverso uno specifico canale web tutte le informazioni utili ai proprietari dei veicoli per assolvere correttamente agli obblighi tributari.
Successivamente l’Assemblea legislativa dell’Umbria, in completa autonomia, ha introdotto una specifica norma per agevolare le auto storiche a decorrere dal 1 gennaio 2016, attribuendo alla Giunta regionale il compito di disciplinare le modalità di individuazione dei veicoli ultraventennali di interesse storico e collezionistico e le relative procedure per il conseguimento del beneficio. Per il 2015 non è dunque prevista alcuna agevolazione e quanto riportato in alcuni organi di informazione (in cui si legge che “a fronte di una platea di appassionati che ha pagato rispettando le tariffe introdotte a marzo dalla regione c’è chi ha invece versato solo la quota relativa al bollo agevolato di 25,82 euro”) non corrisponde a quanto disposto dalla legge regionale (l’art. 8 della L.R. 8/2015). Si sottolinea che tale norma, fino a quando non verrà eventualmente modificata dal Legislatore sulla base delle osservazioni del Consiglio dei Ministri o dichiara illegittima dalla Corte Costituzionale, rimarrà efficace. Anche in questi casi sarà cura dell’Amministrazione regionale informare i cittadini interessati.
La stessa norma, inoltre, ha previsto la possibilità di regolarizzare i pagamenti senza l’applicazione delle sanzioni e degli interessi fino al 31 maggio 2015, così da venire incontro ai contribuenti che non avevano ancora pagato la tassa automobilistica a seguito della soppressione dell’ esenzione dovuta alla legge di stabilità 2015.
La nuova disciplina regionale non ha dunque alcun effetto sugli obblighi tributari del 2015, ad esclusione del differimento del termine di pagamento del bollo, e non ha determinato alcun problema per l’importo da versare. La normativa, secondo gli uffici, ha di fatto evitato sanzioni a quei soggetti che, in attesa di eventuali decisioni del Legislatore regionale, non avevano provveduto al pagamento del bollo entro il termine del 31 gennaio 2015. Al riguardo – concludono – si precisa che tale differimento non è stato oggetto di censura da parte del Governo.

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