Perugia, Case Ater, il Comune precisa: “Solo gli alloggi sociali pagano la Tasi”

PERUGIA – E’ polemica sull’applicazione della Tasi agli alloggi popolari. Il Comune di Perugia, replicando alle notizie diffuse in tal senso in questi giorni, ha precisato che per quanto riguarda gli alloggi Ater, “solo una specifica categoria – i cosiddetti “alloggi sociali” – devono pagare la Tasi in quanto assimilati all’abitazione principale, mentre tutti gli altri continuano a pagare l’Imu con le regole di questo tributo”.

In una nota l’amministrazione di Palazzo dei Priori dice che “il problema che fin dalla prima fase di applicazione della Tasi si è posto è se gli assegnatari di tali alloggi debbano essere considerati “occupanti” ai fini Tasi, e dunque essere tenuti al pagamento della quota percentuale del tributo (nel Comune di Perugia il regolamento ha previsto la misura del 20%). A fronte delle richieste di chiarimenti pervenute e in mancanza di circolari esplicative su tale nuovo e complesso tributo, il Comune di Perugia, come molti altri enti a livello nazionale, ha ritenuto di dover seguire le indicazioni fornite a tale proposito dal MEF, stante la competenza e l’autorevolezza della fonte. In base alle precisazioni del Ministero dell’Economia, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale (gli alloggi sociali sono considerati assimilati all’abitazione principale) l’obbligo di versamento Tasi ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante. Poiché peraltro la Tasi è, come l’Imu un tributo in autoliquidazione, gli uffici hanno in ogni caso informato correttamente i contribuenti della facoltà di discostarsi dall’interpretazione ministeriale”.

“Quanto agli immobili ai quali, in base alla Legge di stabilità per il 2014, non si applica l’Imu e che pertanto devono pagare la Tasi in base alle regole comunali, sono necessarie alcune precisazioni – prosegue la nota del Comune – Sono soggette alla Tasi in primo luogo le abitazioni principali, secondo la definizione data dalla normativa dell’Imposta municipale propria, tuttora in vigore. Oltre all’abitazione principale, scontano la Tasi le altre tipologie di immobili, tra cui i fabbricati assimilati all’abitazione principale, esentate dalla stessa Legge di stabilità dall’Imposta municipale propria”.

Nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote della Tasi questi immobili esentati dall’Imu sono indicati al punto 2, dove è previsto il pagamento della Tasi per le “Abitazioni principali e relative pertinenze non soggette a Imu (non appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9) e immobili assimilati”; e al punto 4, dove vengono assoggettati alla Tasi le “altre fattispecie di esclusione/esenzione dall’Imu”, categoria che pertanto assume carattere residuale.

“Venendo agli alloggi Ater – aggiunge l’amministrazione Romizi – solo una specifica categoria – i cosiddetti “alloggi sociali” – devono pagare la Tasi in quanto assimilati all’abitazione principale, mentre tutti gli altri continuano a pagare l’Imu con le regole di questo tributo. Per maggiore chiarezza, gli alloggi sociali sono solo quelli definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, che presentano pertanto particolari caratteristiche definite dallo stesso decreto”.

Nel sito del Comune di Perugia, nell’area tematica “Imposte e tasse”, sotto la voce Tasi, è da tempo pubblicato l’elenco dettagliato degli immobili che, in base alla Legge di stabilità, non sono più tenuti a pagare l’Imu e pertanto pagano la Tasi, come ad esempio, oltre agli alloggi sociali, gli immobili dati in comodato gratuito, gli immobili merce e altre tipologie di fabbricati.

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