Calcio, anche il Tribunale Federale Nazionale dà torto alla Ternana

ROMA – Ora è finita sul serio. Sfuma in maniera definitiva il sogno della Ternana di poter tornare a disputare la serie B: il Tribunale Nazionale Federale, riunitosi oggi dopo il rinvio di venerdì scorso, ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Siena, Catania, Novara, Pro Vercelli e dalla stessa società di Via della Bardesca circa la composizione della serie B a 19 squadre. I rossoverdi dunque dovranno continuare a giocare in C.

Di seguito il testo completo della FIGC:

I motivi della decisione Preliminarmente questo Tribunale deve rigettare la richiesta di sospensione del procedimento richiesta da alcune delle parti ricorrenti in ragione del fatto che, al momento non risulta in alcun modo annullata né sospesa la pronuncia del supremo organo della giustizia sportiva che ha individuato in questo Tribunale il giudice naturale per l’esame dei ricorsi in oggetto, tanto più che la celerità della decisione potrà dare modo alle parti in causa di esperire altrettanto celermente gli eventuali ulteriori gradi di giudizio.

Alla luce degli atti di causa e degli scritti difensivi questo Tribunale è giunto alle conclusioni che seguono. Preliminarmente deve evidenziarsi che i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti commissariali lamentandone la legittimità sotto svariati profili che qui possono sintetizzarsi: – eccesso di potere e la conseguente nullità delle delibere del Commissario Straordinario, per violazione dell’art. 6, comma 2, e 28 bis, comma 3, lett. b), Statuto FIGC, in relazione agli artt. 11, comma 3, e 13, comma 1, delle NOIF; – la carenza di poteri del Commissario Straordinario in ordine alla modifica dell’ordinamento dei campionati, per violazione dell’art. 27, comma 3, lett. d), dello Statuto FIGC; – l’eccesso di potere, lo sviamento di potere, la disparità di trattamento nonché l’ingiustizia manifesta delle delibere del Commissario Straordinario impugnate; – la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 delle NOIF e la violazione e falsa applicazione dei principi di affidamento e di legittima aspettativa; – l’eccesso di potere, lo sviamento, la contraddittorietà e il contrasto con precedenti. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, dello Statuto FIGC ed eccesso di potere; – nullità delle delibere emanate dal Commissario Straordinario FIGC, per violazione dell’art. 13 NOIF e violazione dell’art. 21-septies l. 241/1990, per la mancata sottoscrizione del Segretario Federale; – eccesso di potere, sviamento di potere, abuso d’ufficio, violazione e/o falsa applicazione della delibera della giunta del CONI n. 52 del 1 febbraio 2018; – illegittimità del Comunicato Ufficiale n. 47 del 13 agosto 2018, eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50, comma 2, NOIF, del principio di retroattività e del principio di democrazia; – illegittimità del C.U. n. 48 per eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione del principio di ragionevolezza, illogicità e/o contraddittorietà dei provvedimenti; – illegittimità del C.U. n. 49 per eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 50 NOIF; – violazione dell’art. 3 dello Statuto FIGC – Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 6 CEDU – violazione dell’art. 97 Costituzione. Sotto altro profilo le sole Società Siena Robur e Ternana hanno specificatamente impugnato anche il provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B datato 31 luglio 2018, n. 53 con il quale la predetta Lega si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua competenza previste dal C.U. n. 18 del 18 luglio 2018 (autonomamente impugnato innanzi al Collegio di Garanzia del CONI dalla Società Ternana Srl e dalla Società Pro Vercelli, con riferimento ai verbali di assemblea della Lega Nazionale Serie B del 10 luglio e del 30 luglio). Con riferimento ai ricorsi in argomento questo Tribunale deve farsi carico di valutare l’eccezione formulata dalla difesa della FIGC in ordine alla sussistenza o meno di un diritto in capo alle Società che, pur non avendo conquistato sul campo il diritto alla partecipazione al campionato, ambiscono ad essere integrati negli organici del predetto campionato. Il Tribunale ritiene che tale diritto non sia rinvenibile nell’ordinamento federale, tanto è vero che non risulta in alcun modo normato dagli Statuti Federali, né dalle normative federali; al riguardo, l’art. 49 delle NOIF prima delle modifiche contestate si limitava a disciplinare il numero delle squadre facenti parte del campionato, nonché il numero delle promozioni e retrocessioni; alcuna norma invece disciplina l’obbligo o la possibilità di procedere ad integrazioni dell’organico, né sembra possibile individuare nelle ricorrenti tale diritto dal semplice fatto che le NOIF individuino il numero delle squadre partecipanti ai vari campionati.

L’unica disposizione relativa alle modalità per colmare eventuali carenze di organico la si rinviene, sempre nell’art. 49 delle NOIF, in base al quale “Per carenze di organico del campionato di Serie C – 2a divisione (C2), il relativo completamento avverrà a cura del Consiglio Federale su proposta della Lega Professionisti Serie C, nonché, in caso di ulteriori carenze, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti”. Tale disposizione, sebbene non più applicabile a seguito dell’abolizione della Serie C – 2° Divisione, comunque sembra fissare un principio secondo il quale l’eventuale integrazione degli organici è questione che involge l’organizzazione e l’ordinamento dei campionati e, pertanto, deve avvenire previa proposta o quantomeno dietro consenso delle competenti leghe che, fra l’altro, rappresentano le Società che hanno conseguito la licenza a seguito delle positive prestazioni sportive. Ciò premesso, ritiene il Collegio, che la FIGC, nel perseguimento dei propri fini e nella realizzazione degli obiettivi statutari, quale la promozione e la disciplina del gioco del calcio, goda di un’ampia discrezionalità nell’an – legata all’opportunità ed alla convenienza della scelta da effettuare – nell’individuare eventuali attività da porre in essere per disporre eventuali integrazioni degli organici, in quanto espressione di una specifica competenza funzionale volta a perseguire, nel bilanciamento degli interessi delle varie Società affiliate e dell’interesse alla fruizione del gioco del calcio ed in assenza di specifici vincoli normativi e statutari, le modalità di realizzazione di tali obiettivi. Tali attività, ivi compreso quella oggetto del presente contenzioso, rientrano in tale fattispecie e non sono sindacabili sotto il profilo della loro legittimità da questo Tribunale, se non per manifesta illogicità che, nel caso di specie, non sembra sussistere. I ricorrenti, pertanto, vantavano un interesse semplice (cd. interesse amministrativamente protetto) alla conclusione della procedura che non può trovare tutela in questa sede. Tali considerazioni valgono anche nel caso in cui, come nel caso di specie, la FIGC si è dapprima determinata a concedere alle odierne ricorrenti l’opportunità di fare domanda per ottenere la Licenza Nazionale per l’integrazione dell’organico per la partecipazione al campionato di Serie B in quanto, da un lato non ha precluso alle stesse la possibilità di iscriversi e prendere parte al campionato di Lega Pro, al quale le stesse hanno diritto di partecipare in base ai meriti acquisiti sul campo, in secondo luogo in quanto tale esercizio del potere organizzativo è pur sempre revocabile ed emendabile in ragione di oggettive esigenze di interesse pubblico che nel caso di specie sembrano sussistere. Al riguardo occorre evidenziare che l’andamento dei fatti sopra indicati, unitamente alle circostanze verificatesi nel momento storico in cui sono state adottate le deliberazioni censurate inducono questo Tribunale a ritenere che non vi fossero le condizioni oggettive per il Commissario Straordinario, di procedere a concludere positivamente la procedura de qua, nell’imminenza di dare avvio regolare e tempestivo al campionato di Serie B. Depongono in tale senso, da un lato le più volte evidenziate incertezze interpretative sui criteri di esclusione dal novero dei soggetti da ripescare (evidenziate in prima battuta anche dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B con una nota trasmessa alla FIGC), criteri rimasti sub iudice fino all’11 settembre 2018 e tuttora pendenti innanzi ai giudici amministrativi, i ricorsi pendenti in ordine al denegato rilascio della Licenza Nazionale e la conseguente ammissione al campionato proposti da alcune Società, e le ripetute istanze della Lega Serie B che, in rappresentanza delle Società che avevano conquistato sul campo il diritto di partecipare al campionato, insisteva nel disciplinare diversamente l’organico del campionato. Il Collegio ritiene, pertanto, che in tale ottica il Commissario Straordinario, nell’esercizio delle sue prerogative (poteri del Consiglio Federale che, nella delibera della Giunta Nazionale del CONI non sembrano limitati all’ordinaria amministrazione) abbia dapprima emanato una norma di rango regolamentare di chiusura volta a garantire, anche per il futuro, nei casi di specie, modifiche con effetto immediato all’ordinamento dei campionati, proprio al fine di consentire il regolare svolgimento degli stessi ed evitare, come in questo caso, un’impasse istituzionale che avrebbe, in quel particolare momento, danneggiato i già precari delicati equilibri delineatisi e, solo successivamente, abbia annullato (rectius revocato) il proprio comunicato con il quale aveva disposto le condizioni per procedere all’eventuale integrazione degli organici, decidendo, per quest’anno, di non avvalersi di tale prerogativa, prevedendo, pertanto, che solo chi avesse conquistato il proprio diritto sul campo, partecipasse al campionato di Serie B (d’intesa con la stessa LNPB). Nei provvedimenti impugnati, fra l’altro, si ritiene siano sufficientemente evidenziati i motivi di prevalente interesse pubblico che hanno condotto alle decisioni qui contestate. Al riguardo va evidenziato che più volte la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto legittimo un provvedimento di secondo grado con il quale, in ragione degli interessi pubblici sottesi, addirittura a seguito di una procedura ad evidenza pubblica già aggiudicata, è stato revocato un atto di aggiudicazione provvisoria, ritenendo, ad esempio, che: “La decisione dell’amministrazione di procedere alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria e di non dar corso definitivo alla gara svolta, in presenza di ragioni di pubblico interesse, non è neanche da classificare come attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell’aggiudicazione definitiva), atteso che, nei confronti di tale determinazione, l’aggiudicatario provvisorio vanta solo un’aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento e che la non conferma o revoca dell’aggiudicazione provvisoria non costituisce attività di secondo grado, ma rientra nell’unico procedimento di gara e nella medesima sequenza procedimentale” (Tar Piemonte, sez. II, 17 luglio 2017, 861). Nel caso di specie non è stata emanata alcuna graduatoria ufficiale; anche tale circostanza non può che incidere sulla sussistenza dell’interesse ad agire proprio in quanto non è dato conoscere ufficialmente neanche quali sarebbero state le Società concretamente interessate al positivo provvedimento di integrazione in quanto in possesso dei requisiti legittimanti la concessione della licenza. Al riguardo è sufficiente evidenziare l’attuale pendenza innanzi agli organi di giustizia amministrativa dei ricorsi presentati dalle Società Ternana, Pro Vercelli e Siena avverso la pronuncia della Corte Federale d’Appello che ha ritenuto illegittimi alcuni criteri di esclusione indicati nel C.U. 56/18, problematica non risolta dalla pronuncia di improcedibilità per difetto di interesse del Collegio di Garanzia del CONI, nonché la presenza, per la Società Calcio Catania, di una sanzione, a titolo di responsabilità oggettiva e presunta ex art. 7, commi 4 e 5 del CGS FIGC, scontata nella stagione sportiva 2016/2017 per effetto del C.U. 24/TFN del 12 ottobre 2016 non impugnato da parte di alcuni dei deferiti (direttore sportivo p.t. della Società Calcio Catania Spa e dalla stessa Società), sanzione, tra l’altro, che non si può prevedere come sarebbe stata valutata dagli organi federali ai fini della procedura di “ripescaggio” revocata. L’insussistenza dell’interesse a ricorrere induce a ritenere superata anche la questione relativa alla mancata impugnativa della nota prot. 53 del 31 luglio 53 del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B trasmessa a tutte le Società ricorrenti e delle relative delibere assembleari della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 10 luglio 2018 (già resa nota mediante comunicato stampa pubblicato in pari data) e del 30 luglio 2018 (resa nota mediante comunicato stampa in pari data), con i quali la Lega Nazionale Serie B disponeva il cd “blocco di ripescaggi”, in quanto autonomamente lesivi (tanto è vero che tali atti hanno formato oggetto di autonoma impugnazione innanzi al Collegio di Garanzia da parte delle Società Ternana e Pro Vercelli), avuto riguardo sia alla inapplicabilità dei termini di sospensione feriale ai procedimenti in corso in ragione della loro intrinseca natura di urgenza (vedasi Collegio di Garanzia CONI, 8 maggio 2017, n. 34), sia all’eventuale possibilità di rimessione in termini dei ricorrenti (in questo caso la sola Ternana), evidenziata dal Collegio di Garanzia nella propria decisione n. 62 del 2 settembre 2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale Federale – Sezione Disciplinare dichiara inammissibili i ricorsi presentati dalle Società Calcio Catania Spa, Novara Calcio Spa, Ternana Calcio Spa, FC Pro Vercelli 1892 Srl, Robur Siena Spa. Dispone addebitarsi le tasse“.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.