Serie B, il Tar del Lazio conferma la decisione del Collegio di Garanzia: la B resta a 19 squadre (o a 20)

ROMA – Le sorprese non sembrano voler finire in questa calda estate pallonara. È di oggi la notizia che il Tar del Lazio ha smentito se stesso. Dopo  aver sospeso lo scorso 15 settembre l’efficacia della precedente decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che a maggioranza lo scorso 11 settembre aveva sancito l’irricevibilità dei ricorsi presentati da Ternana e Pro Vercelli in lizza per l’eventuale ripescaggio nella serie cadetta, ora il tribunale amministrativo ha accolto le istanze di revoca presentate da Lega B e FIGC.

C’è quindi il rinvio dell’udienza del Collegio al 28 settembre che dovrà stabilire quale sarà il format della serie B, se a 19 o a 22 squadre (anche se nelle ultime ore si è ipotizzata una soluzione intermedia, a 20 con l’inserimento dell’Entella, a cui il Coni stesso ha dato ragione per il caso Cesena). Di seguito il comunicato ufficiale:

Il Presidente del Collegio di Garanzia, Franco Frattini, visti i decreti prot. n. 05549/2018 e prot. n. 05551/2018 del 19 settembre 2018, assunti dal Presidente della Sezione Prima – ter del TAR Lazio, con i quali sono stati revocati i decreti cautelari monocratici prot. n. 5411/2018 e 5412/2018 del 14 e 15 settembre 2018 ed è stata fissata l’udienza cautelare collegiale in data 26 settembre 2018;

> preso atto che, secondo i succitati decreti presidenziali del Tar Lazio, viene ritenuto che «il rinvio delle prime giornate di Campionato è già stato disposto dalla Lega Pro il pomeriggio del 15 settembre 2018, evitando alla parte ricorrente il pregiudizio (economico) assunto a fondamento della richiesta cautelare»;

> vista la fissazione, in data 17 settembre 2018, di un’udienza della Prima Sezione in data 21 settembre 2018 per la riassunzione ed il riesame dei giudizi iscritti al R.G. ricorsi 73-2018 (Ternana/LNPB), 74-2018 (Pro Vercelli/LNPB), 75-2018 (Ternana/FIGC) e 76-2018 (Pro Vercelli/FIGC), relativi al format della Serie B, e della eventuale successiva udienza del 24 settembre 2018, sempre dinanzi alla Prima Sezione, per il riesame dei giudizi iscritti al R.G. ricorsi n. 69-2018 (Ternana/FIGC), 70-2018 (Pro Vercelli/FIGC) e 71-2018 (Siena/FIGC), nell’eventualità in cui il Collegio avesse assunto una decisione tale da determinarne la relativa reviviscenza;

> ritenuto, pertanto, di dover necessariamente prendere atto di tali succitati decreti e, quindi, di essere obbligati a differire le udienze della Prima Sezione, già fissate il 17 settembre 2018, all’esito dell’udienza cautelare collegiale dinanzi alla Sezione Prima – ter del TAR Lazio in data 26 settembre 2018;

> valutata la necessità di fissare sin d’ora, subordinandone la celebrazione all’esito dell’udienza della Sezione Prima – ter del TAR Lazio in data 26 settembre 2018, l’udienza della Prima Sezione per l’eventuale riesame dei giudizi iscritti al R.G. ricorsi 73-2018 (Ternana/LNPB), 74-2018 (Pro Vercelli/LNPB), 75-2018 (Ternana/FIGC) e 76-2018 (Pro Vercelli/FIGC), relativi al format della Serie B, nonché l’eventuale successiva udienza, sempre dinanzi alla Prima Sezione, per il riesame dei giudizi iscritti al R.G. ricorsi n. 69-2018 (Ternana/FIGC), 70-2018 (Pro Vercelli/FIGC) e 71-2018 (Siena/FIGC), nell’eventualità in cui il Collegio assumesse una decisione tale da determinarne la relativa reviviscenza;

Dispone la fissazione, dinanzi alla Prima Sezione, dell’udienza del 28 settembre 2018, alle ore 14.30, per il riesame dei giudizi iscritti al R.G. ricorsi 73-2018 (Ternana/LNPB), 74-2018 (Pro Vercelli/LNPB), 75-2018 (Ternana/FIGC) e 76-2018 (Pro Vercelli/FIGC), relativi al format della Serie B;

> dell’udienza, del 1 ottobre 2018, alle ore 14.00, sempre dinanzi alla Prima Sezione, per il riesame dei giudizi iscritti al R.G. ricorsi n. 69-2018 (Ternana/FIGC), 70-2018 (Pro Vercelli/FIGC) e 71-2018 (Siena/FIGC), nell’eventualità in cui il Collegio dovesse assumere una decisione tale da determinarne la relativa reviviscenza; dispone d’ufficio l’abbreviazione alla metà dei termini di cui all’art. 60, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva“.

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