Terremoto, la Camera approva il danno indiretto causato dal sisma: stanziati 23 milioni di euro

PERUGIA – La Camera dei Deputati, impegnata nelle votazioni per la riconversione del decreto legge sul terremoto, ha approvato l’emendamento che riconosce il danno indiretto dal sisma. Si parla di uno stanziamento di 23 milioni di euro che, per le forze di opposizione, sarebbero insufficienti. Con 423 voti favorevoli su 426, tre astenuti, è stato invece l’emendamento che istituisce l’art. 7-bis. Dopo l’approvazione del resto degli emendamenti e del testo della legge di conversione del decreto legge 8/2017  da parte della Camera dei deputati, il testo passerà poi all’approvazione del Senato.

Ecco il testo dell’emendamento approvato

 

1. Dopo l’articolo 20 è inserito il seguente: 
  «Art. 20-bis. (Interventi volti alla ripresa economica). – 1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, insediate da almeno 6 mesi dall’evento sismico nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l’anno 2017, sono concessi alle medesime imprese contributi a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. 
  2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo del contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le Regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa ivi indicato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla concessione dei contributi provvedono i vice Commissari. 
  3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell’articolo 50 del regolamento CE 17 giugno 2014, n. 651/2014, ovvero ai sensi del disposto del reg. CE 1407/2013. 
  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

L’emendamento è stato presentato dalla vicepresidente della Camera Marina Sereni e da Andrea Colletti (M5S) ma condiviso con molte forze politiche.

 

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